Ing. Giuseppe Pulvirenti - ingegnere elettronico - certificatore energetico


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Detrazioni Fiscali
Giovedì 23 Luglio 2020
Superbonus 110% - Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
La legge Rilancio prevede l’innalzamento delle detrazioni al 110 % per ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.Il dl n. 34/2020 denominato “decreto Rilancio”, convertito nella legge 77/2020, pubblicata in Gazzetta il 18 luglio, prevede tra le varie misure per uscire dall’emergenza economica generata dal coronavirus, detrazioni al 110 % (superbonus) in materia edilizia.Nel titolo VI – misure fiscali – all’articolo 119 è prevista la detrazione nella misura del 110%  per interventi:volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici;per la riduzione del rischio sismico;relativi all’installazione di impianti fotovoltaici;per l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.La detrazione al 110% tuttavia è limitata ad alcuni interventi specifici e prevede alcuni vincoli che ne circoscrivono il campo d’azione.Per tali interventi è previsto che il contribuente potrà optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.Ecobonus al 110 %La detrazione di cui all’articolo 14 del dl 63/2013 (convertito nella Legge n. 90/2013) si applica nella misura del 110%, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari impatto.Gli interventi agevolati sono:a) interventi di isolamento termico (cappotto termico);b) impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda;c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti (ad es. case a schiera) e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;d) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione.Il superbonus in pratica riguarda principalmente gli interventi condominiali (cappotto termico ed impianti centralizzati), gli edifici unifamiliari o gli edifici a schiera (cappotto e/o sostituzione impianti di riscaldamento).Interventi d’isolamento termicoSono agevolati gli interventi di isolamento termico (come ad esempio il cappotto termico) delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’intero edificio (o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno). La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a :euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi.Impianti centralizzatiLa detrazione del 110% è prevista per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per:il riscaldamento;il raffrescamento;la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinatiall’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’ edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.Sostituzione degli impianti di climatizzazione negli edifici unifamiliari/plurifamiliari indipendentiSono detraibili con il superbonus gli interventi sugli edifici unifamiliari, o plurifamiliari con accesso indipendente, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per:il riscaldamento;il raffrescamento;la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione;a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.Le detrazioni al 110 %, di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’ impianto sostituito.Detrazione per altri interventi di efficientamento energetico (ecobonus classico)Solamente coloro che eseguono interventi di cui alla lettera a,b,c potranno detrarre, con l’aliquota del 110% anche altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del dl n.63/2013 (ecobonus), nei limiti di spesaprevisti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente.Rispetto dei requisiti in materia di prestazioni energetiche.Ai fini dell’accesso al Superbonus, tutti i suddetti interventi devono rispettare i requisiti minimi previsti dal comma 3-ter dell’ articolo 14 del dl 63/2013, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche  congiuntamente agli interventi di istallazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.l passaggio di due classi energetiche dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.Detrazioni al 110 % per impianti fotovoltaiciPrevista la detrazione al 110% in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici [http://bim.acca.it/superbonus-110-incentivi-impianti-fotovoltaici/] eseguita congiuntamente ad uno degli interventi lettera a,b,c.La detrazione per tali impianti è innalzata al 110% solo se eseguita contestualmente a interventi condominiali (cappotto termico ed impianti centralizzati) o gli edifici unifamiliari/plurifamiliari con accesso indipendente (cappotto e  sostituzione impianti di riscaldamento).Il Superbonus per il fotovoltaico spetta per le spese sostenute dal 1°  luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’ impianto solare fotovoltaico.La detrazioni si potrà ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo ed è riconosciuta anche per l’installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.La detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, e gli incentivi per lo scambio sul posto.Detrazione al 110 % colonnine di ricarica auto elettrichePer l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici si prevede la detrazione al 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, sempreché l’ installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui alla lettera a,b,c.Sismabonus al 110%Per gli interventi relativi al sismabonus l’aliquota delle detrazioni è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.In caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione spetta nella misura del 90%.Tali disposizioni non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4.La detrazione è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di a,b,c.Beneficiari del SuperbonusPossono accedere alle suddette detrazioni:a. i condomìni;b. le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;c. gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali;d. le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale; dalle organizzazioni di volontariato;  dalle associazioni di promozione sociale;e. dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.I suddetti soggetti possono beneficiare delle detrazioni sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.
Impianti elettrici
Sabato 20 Ottobre 2018
Guida ENEA alle lampade efficienti
TIPOLOGIA Dopo aver verificato il tipo di attacco - quelli più comuni sono l’attacco a vite: E14 (attacco piccolo)E27 (attacco grande)gli attacchi speciali come G4, G10, ecc.- e le dimensioni (altezza e diametro in mm), al momento dell’acquisto bisogna tener conto di alcune importanti informazioni riportate sulle confezioni:I lumenla tonalità della lucel’angolo del fascio luminoso:  luce diffusa o concentrata? la compatibilità con varialuce/dimmeril numero di cicli di accensione il tempo di avvio BASSO CONSUMOUna volta individuata la giusta tipologia di lampadina che ci occorre, per sapere qual è quella che, tra le varie opzioni,  ci farà risparmiare più energia, è necessario  confrontare il valore dell’efficienza luminosa (lm/W) e la classe di efficienza che appare sull’etichetta energetica. efficienza luminosa (lumen/watt)etichetta energetica (A+)RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALELe nuove lampadine, rispetto a quelle ormai fuori mercato (a incandescenza e alogene), consentono forti risparmi energetici e una conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. I LED in particolare, per l’assenza totale di emissione di raggi ultravioletti (UV), non alterano i colori e non attirano insetti, riducendo il rischio di danneggiare o degradare gli oggetti illuminati, come opere d’arte e alimenti. impatto ambientale a fine vitaPer saperne di più: http://www.italiainclassea.enea.it/news_dettaglio.aspx?id=238 http://www.efficienzaenergetica.enea.it/Cittadino/illuminazione/dove-e-come-illuminare http://www.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/illuminazione-pubblica/6-uniroma1-stato-arte-leddefinitivo-led.pdf
Certificazione energetica
Giovedì 16 Giugno 2016
Dal 29 giugno in vigore le nuove regole per la certificazione energetica degli edifici
Dal 29 giugno saranno in vigore le nuove norme UNI 11300 parte 4 (aggiornamento), parte 5 e parte 6 e le UNI 10349 parte 1, 2 e 3.Il 31 marzo 2016, infatti, sono state pubblicate nuove norme UNI che riguardano la certificazione energetica e il calcolo delle prestazioni termiche, ossia le UNI 11300 e delle UNI 10349 (dati climatici), che entrano in vigore il 29 giugno 2016.Infatti, come previsto dal dlgs 192/2005 e s.m.i., le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici devono far riferimento alle norme UNI TS 11300: quindi per procedere alla redazione dell’APE (Attestato di prestazione energetica) e alla verifica dei requisiti minimi degli edifici è necessario dal 29 giugno 2016 utilizzare software già aggiornati alle nuove regole. Di seguito sono riportati gli estremi delle nuove norme.UNI 11300UNI/TS 11300-4:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria”.La specifica tecnica riguarda il calcolo del fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso vi siano sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili o con metodi di generazione diversi dalla combustione a fiamma di combustibili fossili trattata nella UNI/TS 11300-2.Si considerano i seguenti sottosistemi per produzione di energia termica e/o elettrica:impianti solari termicigeneratori a combustione alimentati a biomassepompe di caloreimpianti fotovoltaicicogeneratoriSono inoltre considerate le sottostazioni di teleriscaldamento.UNI/TS 11300-5:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili”La specifica tecnica fornisce metodi di calcolo per determinare in modo univoco e riproducibile applicando la normativa tecnica citata nei riferimenti normativi: il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell’energia consegnata ed esportatala quota di energia da fonti rinnovabiliFornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano: le modalità di valutazione dell’apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico1. la valutazione dell’energia elettrica esportata;2. la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili;3. la valutazione dell’energia elettrica prodotta da unità cogenerative.UNI/TS 11300-6:2016: “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”.La specifica tecnica fornisce dati e metodi per la determinazione del fabbisogno di energia elettrica per il funzionamento di impianti destinati al sollevamento e al trasporto di persone o persone accompagnate da cose in un edificio, sulla base delle caratteristiche dell’edificio e dell’impianto. suddetti metodi di calcolo tengono in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.UNI 10349Le nuove norme UNI della serie 10349 pubblicate il 31 marzo 2016 sono le seguenti:UNI 10349-1:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell’edificio e metodi per ripartire l’irradianza solare nella frazione diretta e  diffusa e per calcolare l’irradianza solare su di una superficie inclinata“.La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle  prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti. La norma fornisce inoltre metodi di calcolo per:ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusacalcolare l’energia raggiante ricevuta da una superficie fissa comunque inclinata ed orientataLa nuova UNI 10349-1 sostituisce la UNI/TR 11328-1:2009.UNI/TR 10349-2:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 2: Dati di progetto”Il rapporto tecnico fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto contenuti nel rapporto tecnico sonorappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo. UNI 10349-3:2016: “Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno) ed altri indici sintetici”.La UNI 10349 – 3 fornisce metodi di calcolo e prospetti di sintesi relativi a indici sintetici da utilizzarsi per la descrizione climatica del territorio. La UNI 10349-3 completa la UNI EN ISO 15927-6 fornendo la metodologia dicalcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici,dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell’indice sintetico di severità climatico del territorio. Gli indici possono anche essere utilizzati per una primaverifica di massima degli impianti.
Solare termico
Lunedì 6 Giugno 2016
Conto Termico 2.0
Dal 31 maggio 2016 è in vigore il Conto Termico 2.0 (DM 16 febbraio 2016) che  potenzia e semplifica il meccanismo di incentivazione già introdotto dal decreto 28/12/2012, per gli interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono: Pubbliche Amministrazioni, Imprese Privati che potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla PA. Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici.Con il nuovo Conto Termico oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi a catalogo.   Altre novità riguardano gli incentivi stessi: sono infatti previsti sia  l'innalzamento del limite per la loro erogazione in un'unica rata (dai precedenti 600 agli attuali 5.000 euro), sia la riduzione dei tempi di pagamento che, nel nuovo meccanismo, passano da 6 a 2 mesi.   Con il Conto Termico 2.0 è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Inoltre, il CT 2.0 consente alle PA di esercitare il loro ruolo esemplare previsto dalle direttive sull’efficienza energetica e contribuisce a costruire un “Paese più efficiente”.   Il CT 2.0 prevede incentivi più alti fino al 65% della spesa sostenuta per gli "Edifici a energia quasi zero" (nZEB); fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione; fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.); anche fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici; il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le cooperative di abitanti e le cooperative sociali.   I requisiti I soggetti che possono richiedere gli incentivi del CT 2.0 sono: Pubbliche Amministrazioni, inclusi gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le società cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali; Soggetti privati. L’accesso ai meccanismi di incentivazione può essere richiesto direttamente dai soggetti ammessi o per il tramite di una ESCO: per le Pubbliche Amministrazioni attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica, per i soggetti privati anche mediante un contratto di servizio energia previsti dal d.lgs. 115/2008. Dal 19 luglio 2016 (a 24 mesi dall’entrata in vigore del d.lgs.102/2014), potranno presentare richiesta di incentivazione al GSE solamente le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352. Gli incentivi Gli incentivi sono regolati da contratti di diritto privato tra il GSE e il Soggetto Responsabile. Gli incentivi sono corrisposti dal GSE nella forma di rate annuali costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia di intervento e della sua dimensione, oppure in un’unica soluzione, nel caso in cui l’ammontare dell’incentivo non superi i 5.000 euro.Le PA e le ESCO che operano per loro conto che optano per l’accesso diretto possono richiedere l’erogazione dell’incentivo in un’unica soluzione, anche nel caso in cui l’importo del beneficio complessivamente riconosciuto superi i 5.000 euro. Le PA e le ESCO che operano per loro conto che optano, invece, per l’accesso tramite prenotazione possono beneficiare di un pagamento in acconto ad avvio lavori e un saldo alla loro conclusione. Per ciascuna tipologia di intervento sono definite le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, nonché i massimali di costo e il valore dell’incentivo. Gli incentivi del CT 2.0 non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse. Alle PA (escluse le cooperative di abitanti e le cooperative sociali) è consentito il cumulo degli incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili.  Gli interventi incentivabili 1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (RISERVATI ALLE PA) Efficientamento dell’involucro: coibentazione pareti e coperture; sostituzione serramenti; installazione schermature solari; trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB"; illuminazione d’interni; tecnologie di building automation. Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione. 2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili: pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria; caldaie, stufe e termocamini a biomassa; sistemi ibridi a pompe di calore. Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo. Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica. I meccanismi di accesso L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso 2 modalità: 1) ACCESSO DIRETTO: per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori. E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE.   2) PRENOTAZIONE: per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto, erogazione di un primo acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori. Per la prenotazione dell’incentivo, le PA, ad eccezione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, possono presentare la scheda-domanda a preventivo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni in presenza di: A) una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella Diagnosi Energetica; B) un contratto di prestazione energetica stipulato tra la PA e una ESCO; C) un provvedimento o un atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori. La richiesta di prenotazione deve essere accettata dal GSE. In tal caso, quest’ultimo procede a impegnare, a favore del richiedente, la somma corrispondente all’incentivo spettante.   Portaltermico La richiesta operativa degli incentivi in accesso diretto deve avvenire tramite l’apposito applicativo informatico Portaltermico, tramite il quale i soggetti, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, compilano e inviano la documentazione necessaria per l’ammissione all’incentivo.
Detrazioni Fiscali
Lunedì 27 Aprile 2015
Detrazione 65%, dall'Enea le nuove specifiche su schermature solari e caldaie a biomassa
Con la Legge di Stabilità 2015, il Governo ha previsto una detrazione anche sulle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e caldaie a biomassa. A seguito delle incertezze circa la tipologia di schermature solari e caldaie a biomasse realmente detraibili, l'Enea ha recentemente aggiornato i vademecum precedentemente pubblicati al fine di ottenere il beneficio.Nel vademecum aggiornato relativo alle schermature solari (16 aprile 2015), l'Enea ha specificato le tipologie di schermature solari e le modalità di installazione per ottenere gli incentivi.Nel dettaglio viene richiesto che: devono essere a protezione di una superficie vetrata devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti) devono essere mobili devono essere schermature "tecniche" per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD" In sintesi, tutte le tipologie di schermature solari tecniche (interne, esterne, integrate nei vetri) possono usufruire della detrazione, ad esclusione delle tende esterne aggettanti posizionate su pareti esposte a nord.Analogamente, nel vademecum aggiornato per l'uso delle caldaie a biomassa (20 aprile 2015) vengono indicate le caratteristiche per usufruire delle detrazioni fiscali del 65%.In particolare, i nuovi requisiti richiesti rispetto alla precedente edizione del vademecum sono i seguenti:  il generatore di calore deve appartenere a una delle categorie elencate nella tabella presente nel vademecum punto c): devono rispettare le normative locali per il generatore e per la biomassa punto d): devono essere conformi alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato Inoltre, viene chiarito che sono agevolabili anche le operazioni di smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente e la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, dell'impianto termico esistente con una caldaia a biomassa.

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