Ing. Giuseppe Pulvirenti - ingegnere elettronico - certificatore energetico


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Certificazione energetica

Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)



Con l'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2013 n. 90 conversione del Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 è stato introdotto l'Attestato di Prestazione Energetica che sostituisce l'Attestato di Certificazione Energetica.

L'attestato di prestazione energetica è obbligatorio nei seguenti casi (art.6):

1. nuova costruzione e immobili sottoposti a ristrutturazioni importanti
L’APE è prodotto a cura del costruttore sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente e deve essere allegato alla documentazione per l'agibilità.

2. atto di trasferimento a titolo oneroso (compravendita, permuta)
L’APE è prodotto a cura del proprietario/venditore;

3. atto di trasferimento a titolo gratuito (donazione, comodato d'uso)
L’APE è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

4. nuovo contratto di locazione
L’APE è prodotto a cura del proprietario/locatore. Si evidenzia che l’obbligo sussiste solo se si è in presenza di una nuova locazione e non di un rinnovo, proroga o reiterazione di un precedente rapporto di locazione. Resta esonerato, quindi, dall’obbligo il proprietario che rinnova un contratto di locazione stipulato prima del 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63/2013).

Nei casi di vendita o nuova locazione il proprietario deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime (es. rogito); in caso di vendita o locazione prima della sua costruzione/ultimazione il venditore (o il costruttore) o locatore fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produrrà l’APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari e' inserita apposita
clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

L'attestazione della prestazione energetica puo' riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a piu' unita' immobiliari puo' essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

Validità - L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione e riqualificazione che interessa l'edificio certificato. La durata decennale è condizionata al rispetto delle prescrizioni di controllo della prestazione energetica degli impianti di cui al decreto del 16 aprile 2013. Se tali controlli non vengono effettuati, l'APE perde efficacia al 31 dicembre dell'anno in cui tali controlli dovevano essere svolti.

Validità dei vecchi ACE - L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia gia' disponibile un attestato in corso di validita', rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

Edifici pubblici - Per gli edifici pubblici aperti ai cittadini e con una superficie utile superiore a 500 mq, scatta l’obbligo di dotarsi dell’Attestato di Prestazione Energetica entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge sull’efficienza energetica. A partire dal 09 luglio 2015 l’obbligo di dotarsi di APE scatterà anche per gli edifici pubblici con una superficie superiore ai 250 mq.

Annunci immobiliari - Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Gestione impianti - Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare interessati.

Categorie di edifici escluse - L’APE non deve essere prodotto per (articolo 3 D.lgs. 192/2005 come modificato dal DL n. 63/2013):
a) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
b) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
c) fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (eccetto le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione energetica);
d) edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (eccetto le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione energetica);
e) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Sanzioni - Il nuovo articolo 15 del D.lgs. 192/2005 prevede:
- professionista abilitato che non rispetta i criteri di redazione (da 700 a 4200 euro);
- costruttore o proprietario che non rispetta l’obbligo a seguito di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante (da 3000 a 18000 euro);
- proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di vendita (da 3000 a 18000 euro);
- proprietario che non rispetta l’obbligo nel caso di nuovo contratto di locazione (da 300 a 1800 euro);
- offerta di vendita/locazione senza indicazione dei parametri energetici (si applica anche agli agenti immobiliari) (da 500 a 3000 euro).
Non sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo di APE per gli atti di trasferimento a titolo gratuito.

Cosa è l'Attestato di Prestazione Energetica

L'Attestato di Prestazione Energetica è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile ovvero le prestazioni del sistema Edificio-Impianti inserendolo in una apposita classe di appartenenza.
L'APE va redatto da un soggetto abilitato (denominato Certificatore Energetico) nei seguenti casi:


  • nuova costruzione di edifici;
  • ristrutturazione edilizia agli edifici;
  • compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
  • nuova locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.
  • riqualificazione energetica




La lettera "G" indica un'alto consumo mentre la lettera "A4" un basso consumo.

Documentazione necessaria per redigere l'Attestato di prestazione energetica


  • Planimetria in scala dell’ appartamento (in scala 1:100 o 1:200)


Può esser utilizzata anche una planimetria catastale, se aggiornata alla struttura attuale dell’appartamento

  • Impianto di riscaldamento:


- autonomo: libretto di caldaia

- centralizato: libretto di centrale

  • Copia della prova fumi


  • Anno di costruzione dell'edificio


L’anno di costruzione dell’edificio per il quale redigere l’APE può essere recuperato dagli atti notarili. Di solito vi è la licenza edilizia corredata dalla data in cui è stata rilasciata.

Queste sono in sintesi le operazioni che un certificatore energetico deve compiere per poter rilasciare un APE:

1) raccolta della documentazione relativa all’edificio;

2) sopralluogo presso l’unità immobiliare (da concordare in base alle disponibilità del cliente) con rilievi sul posto. Nel caso di condomini con impianto di riscaldamento centralizzato, è necessario fornire le chiavi della centrale termica (reperibili in portineria o presso il responsabile della centrale termica);

3) Elaborazione dei dati raccolti;

4) Emissione dell’
APE;

5) Invio alla Regione copia dell'
APE;

6) Consegna al cliente dell’
APE.



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